Vacanze con animali: quali regole da rispettare?

Chi ha un animale domestico (amico), in questo periodo, si domanda: quali sono le regole da rispettare visto che in vacanza viene anche il mio amico?
In questo periodo di “ponti” e con l’avvicinarsi delle vacanze estive si ripresenta una grave problematica: quella dell’abbandono degli animali domestici, soprattutto cani.
Nonostante l’abbandono sia un reato e il fenomeno lentamente si stia ridimensionando, siamo ancora lontani da un risultato apprezzabile.
In alcuni casi l’abbandono dipende dalla difficoltà (presunta) di organizzare le proprie vacanze in compagnia del proprio amico a quattro zampe.
Precisando che nessuna ragione è idonea a giustificare un abbandono. si cercherà di spiegare quali sono le regole da seguire per viaggiare serenamente col nostro amico.

Primo step: dove si andrà in vacanza?
La prima decisione da prendere è legata al luogo dove si andrà in vacanza e questo perché occorre sapere quali documenti sono richiesti per far viaggiare il nostro amico e quelle che sono le regole che vigono nel paese dove stiamo per recarci.
Così come noi controlliamo che i nostri documenti siano in regola e li portiamo con noi, allo stesso modo dobbiamo verificare la validità dei documenti del nostro amico e dobbiamo portarli sempre con noi.

Quindi quali sono i documenti da portare sempre con sé?
In ITALIA dobbiamo ricordare che il nostro amico deve essere munito di microchip e che deve essere iscritto all’anagrafe.
Per poter consentire la verifica di queste condizioni occorre portare con sé il libretto sanitario dell’animale con l’indicazione del numero identificativo del microchip.
Altro requisito, che può essere adempiuto dalla struttura ricettiva tramite il libretto sanitario, è che le vaccinazioni siano regolari.
Vi è poi un documento NON necessario ma richiesto da alcune strutture ricettive ovvero il certificato di buona salute e di avvenuta profilassi da parassiti interni ed esterni.
Sebbene possa sembrare un adempimento inutile, si consiglia di ottenere il certificato. Prevenire è sempre meglio che curare, avendo il certificato nessuno potrà attribuire al nostro amico responsabilità di aver causato danni a terzi o ad altri cuccioli!

All’ESTERO si incontrano più difficoltà ad identificare i documenti sicuramente necessari.
Ciò dipende dal fatto che ogni Paese ha regole diverse.

PAESI UE
Di sicuro se si viaggia in un paese appartenente all’UE occorre che il nostro amico deve avere il suo passaporto.
Dove si può ottenere?
Viene rilasciato dai servizi veterinari dell’Azienda sanitaria locale su richiesta del proprietario.
Il nostro amico deve sottoporsi ad un vaccino specifico ovvero quello antirabbico che non è più obbligatorio.
Questo vaccino, se si vuole continuare a viaggiare, deve poi rinnovarsi annualmente.
E’ inoltre opportuno ottenere il rilascio del già citato certificato di buona salute che dovrà essere scritto o in Inglese o nella lingua ufficiale del paese di destinazione.

PAESI EXTRA UE
La prima cosa da fare è prendere contatto con i Consolati e le Ambasciate di destinazione perché, ad esempio, in Paesi come Nuova Zelanda o Giappone, è richiesto che il nostro amico si sottoponga ad un prelievo di sangue.
Questo prelievo ha lo scopo di verificare il titolo anticorpolare della rabbia.
La stessa procedura potrà essere richiesta al rientro in Italia se si viaggia in paesi non ricompresi nell’Annesso II del Reg. CE 577/2013
Per maggiori informazioni consigliamo di cliccare sul seguente link

Esistono altre tipologie di viaggio che richiedono l’osservazione di regole precise.
Su mezzi pubblici e in automobile

Sui mezzi pubblici.
A) Bus.
Verificata la normativa del luogo ove ci si reca, è importante sapere che non può essere vietato il trasporto del nostro amico MA potrebbe essere richiesto il pagamento del biglietto.
NON devono MAI pagare il biglietto i cani che aiutano le persone non vedenti oppure quelli che si occupano di soccorso pubblico.
Bisogna, altresì, ricordare che che le regole del vettore potrebbero prevedere l’uso di museruola e guinzaglio, ovvero di trasportino se piccola taglia.
Ci potrebbero essere delle limitazioni al trasporto nei periodo di sovraffollamento.

B) Taxi.
Non esiste nessuna legislazione.
Quindi per essere sicuri di poter far salire il nostro amico bisogna specificare che sarà in nostra compagnia e soprattutto la sua taglia.

C) Trasporto aereo, ferroviario e di navigazione.
In questo caso le informazioni sono tutte contenute nelle condizioni di trasporto.

In automobile.
L’articolo di riferimento è il 169 CdS.
Al sesto comma è espressamente previsto “… è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.”
Al di là di queste regole è bene ricordare che il nostro amico non deve essere lasciato incustodito in macchina. Durante il viaggio, se lungo, il nostro amico deve poter mangiare e bere e soprattutto ha il diritto di fare delle passeggiate.
Il motivo per cui queste regole devono essere seguite risiede nell’evitare danni alla salute del nostro amico.

Strutture ricettive.
La prima cosa che va chiarita è che non esiste una Legge che garantisca ai nostri amici di poter accedere alla struttura ricettiva.
Pertanto per comprendere se può accedervi, occorre prendere visione del Regolamento.
Regolamento che conterrà anche eventuali limitazioni legate alla taglia.
Spesso accade che la struttura ammetta gli animali ma solo di piccola taglia.
Proprio per evitare brutte sorprese, quindi, occorre prendere concreta visione del regolamento.
Il regolamento è stabilito da ogni singolo Hotel ed a questo dovrà essere richiesto laddove non sia reperibile on line.
Un singolo elemento è in comune per tutti i regolamenti ovvero che in caso di danni provocati dall’animale dovranno essere pagati dal proprietario.
Altre circostanze frequenti sono le seguenti:
• Alcune strutture potrebbero richiedere una comunicazione verbale della presenza del cane prima del soggiorno, per potersi preparare o assegnarci camere precise;
• Alcune strutture potrebbero porre limiti al peso del cane;
• In alcuni alberghi il cane potrebbe essere accettato ma ad un costo aggiuntivo rispetto a quello delle persone;
• Il cane potrebbe poter accedere, ma anche non poter accedere, alla sala da pranzo della struttura;
• In alcuni alberghi gli animali si possono anche lasciare da soli, mentre in altri non è possibile;
• Potrebbe essere richiesto l’obbligo della museruola nelle aree comuni dell’albergo;
• Si potrebbero richiedere al proprietario una serie di oggetti da avere con sé per permettere il soggiorno.
• Il cane, in generale, non deve disturbare gli altri ospiti della struttura.

Cosa accade se invece il nostro amico rimane in città?
In questo caso andranno trovate delle soluzione alternative laddove il nostro amico non possa essere affidato ad una persona di fiducia.
1) Pensione per animali.
La struttura deve avere le apposite autorizzazioni nazionali ed anche locali se previste.
I box dovranno avere una superficie di almeno 4 mq con area coperta per la cuccia e dotato di sistema automatico di abbeveraggio.
Allo stesso modo ogni struttura deve avere uno spazio al chiuso ed uno all’aperto per il gioco e la passeggiata.
2) Petsitter.
Ovvero una persona che si prende cura del nostro amico presso il proprio domicilio e che è responsabile, in solido con il proprietario, per i danni arrecati a terzi dall’animale affidatogli.
Trattandosi di una persona che effettua un’attività dietro il pagamento di un corrispettivo è chiaro che si instauri un rapporto contrattuale.
In entrambi i casi il nostro amico deve essere custodito con la diligenza del buon padre di famiglia.
L’affidatario è responsabile nei confronti del proprietario della cura e del benessere dell’animale.
Il proprietario deve essere informato di ogni problema di salute del proprio animale.

L’abbandono di animali domestici.
Mai, in nessun caso un amico a quattro zampe può essere abbandonato.
Purtroppo accade spesso che qualcuno si dimentichi che l’abbandono dei cani e gatti domestici è un reato.
L’art. 727 cp così recita “Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro.”
Vale la pena ribadire che in giurisprudenza rientrano nella fattispecie dell’abbandono molteplici esempi:

1) Il Tribunale di Arezzo ha condannato per abbandono un uomo che è andato in vacanza lasciando solo a casa il cane. Non è bastato che avesse acqua e cibo (comunque non a sufficienza): il cane era comunque solo e senza cure.
2) La Corte di Cassazione ha ritenuto che integri abbandono dell’animale domestico anche una condotta di trascuratezza, disinteresse e mancanza di attenzione.
3) Sempre la Corte di Cassazione ha dichiarato che tenere sette cani (huski e salmoiedo), di cui cinque cuccioli, dentro una camera priva di luce naturale e in precarie condizioni igieniche, all’interno di una abitazione che complessivamente non supera i 40 mq, integra il reato di “abbandono di animali”.
4) Infine sempre la Corte di Cassazione ha chiarito che “Costituiscono maltrattamenti, idonei ad integrare il reato di abbandono di animali, non soltanto quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali per la loro manifesta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psico-fisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione. Per “abbandono” si intende non solo la condotta di distacco volontario dall’animale, ma anche qualsiasi trascuratezza, disinteresse o mancanza di attenzione, inclusi comportamenti colposi improntati ad indifferenza od inerzia”

 

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