Pillole di diritto. Rimborso danni morali per cancellazione volo aereo


La Corte di Cassazione (ordinanza n. 33276 depositata il 29.11.23) ha stabilito che la compagnia aerea deve risarcire anche il danno morale del passeggero qualora la cancellazione o il ritardo del volo abbiano cagionato un pregiudizio grave e irreparabile (ad es. il non aver potuto partecipare ai funerali di un genitore).
La Cassazione precisa che per la risarcibilità del danno, che dovrà essere allegato e provato, dovranno sussistere tre requisiti:
a) che l’interesse leso – e non il pregiudizio sofferto – abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell’interesse sia grave, nel senso che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; 
c) che il danno non sia futile, vale a dire che non consista in meri disagi o fastidi, ovvero nella lesione di diritti del tutto immaginari, come quello alla qualità della vita od alla felicità.

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