Multe seriali, pagare solo la prima. Il nuovo art. 198bis del Codice della strada
Con l’entrata in vigore del nuovo articolo 198bis del Codice della strada, è stato posto finalmente rimedio ad una delle più vistose iniquità della normativa stradale: le multe seriali.
Accade spesso che un automobilista, non accorgendosi di un divieto, commetta ripetutamente e inconsapevolmente la stessa infrazione: l’ingresso in una ZTL con autorizzazione scaduta; il passaggio davanti allo stesso autovelox in cui viene contestata la mancanza di assicurazione; il transito su una corsia preferenziale senza il permesso invalidi; in generale, tutti i casi in cui si circola con un veicolo non avente i requisiti tecnici o amministrativi (ad esempio, con la revisione scaduta, mancato rinnovo autorizzazione, ecc.).
Questo tipo di violazioni vengono quasi sempre rilevate da apparecchi elettronici automatizzati, senza contestazione immediata, e le relative multe notificate entro i 90 giorni successivi. Di conseguenza, l’automobilista si accorgerà di aver violato quel divieto solo quando gli verrà notificata la prima di una lunga serie di multe seriali per centinaia o migliaia di euro.
Facciamo l’esempio di un cittadino che ha diritto di accedere alla ZTL in cui e risiede, ma si è dimenticato di rinnovare il pass o il telepass. Tutti i giorni commetterà inconsapevolmente quella stessa infrazione per raggiungere casa sua, ma poiché non c’è alcuna contestazione immediata, riceverà decine o centinaia di multe analoghe nei 90 giorni successivi.
Il nuovo articolo 198bis ci mette finalmente una “pezza”. Nel caso di accertamento di più violazioni senza contestazione immediata, l’infrazione oggetto della prima multa notificata o immediatamente contestata assorbe tutte le multe accertate e non immediatamente contestate nei novanta giorni antecedenti alla medesima notifica e non ancora notificati.
Ritornando all’esempio del residente ZTL: quando riceverà la prima multa a casa, non dovrà attendere e poi pagare le decine o centinaia di multe accumulate nel frattempo.
Quanto si paga?
Si paga solo una sanzione, nella misura del triplo del minimo edittale, oltre le spese di accertamento e notifica di ciascun verbale notificato successivamente al primo.
Quando si paga?
Il pagamento cumulativo della prima multa nel minimo edittale (moltiplicata per tre) e delle spese di contestazione e notifica dei verbali successivi deve essere pagato entro 100 giorni dalla notifica del primo verbale. Se si è già pagato il primo verbale nel solo minimo edittale, si potrà comunque integrare il pagamento, sempre entro 100 giorni dalla notifica del primo verbale.
Istanza di archiviazione
Una volta effettuato il pagamento, comunque entro 120 giorni dal ricevimento della prima multa, l’interessato dovrà presentare istanza di archiviazione di tutti i verbali seriali direttamente all’ufficio o comando che li ha emessi. All’istanza va allegata copia dell’attestazione del pagamento.
Note:
– Fonte: Art. 198bis del Dlgs. 285/1992
– Questa norma riguarda solo le infrazioni relative a “requisiti tecnici ed amministrativi” del veicolo, come ad esempio la mancanza di Rca, omessa revisione, ecc. Non riguarda quindi infrazioni come l’eccesso di velocità, il divieto di sosta, il passaggio con il rosso ecc.. A nostro avviso, vi si ricomprende anche la scadenza dell’autorizzazione ad accedere alla Ztl, o a parcheggiare in certe zone riservate. Trattasi comunque di violazioni “amministrative” relative al veicolo. Tuttavia, è bene sapere che il ministero dell’Interno ha emanato una circolare (pag.9) che interpreta questo articolo di legge in modo più restrittivo, escludendo violazioni relative alla ZTL. In ogni caso, a decidere saranno i giudici quando dovranno pronunciarsi sui ricorsi degli automobilisti.
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