Adozione all’estero di coppie omogenitoriali, trascrizione senza trattino tra i cognomi delle mamme

Per la Cassazione, sentenza n. 19890 depositata il 12 luglio, le spese di giustizia per ottenere il riconoscimento, a seguito del diniego dell’amministrazione, non possono gravare sugli istanti

Sì al pieno riconoscimento in Italia della sentenza straniera di adozione di una bambina, concepita mediante procreazione medicalmente assistita eterologa (realizzata con gamete di donatore anonimo e decisa con consenso documentato di entrambe), da parte della madre d’intenzione, nell’ambito di una coppia omoaffettiva di due donne coniugate in Francia. La presenza del trattino di separazione tra il cognome della madre biologica e quello della madre adottiva contenuto nella ordinanza della Corte di appello che ha riconosciuto l’efficacia nell’ordinamento giuridico italiano della sentenza francese deve infatti considerarsi come un mero “errore materiale”. La ha affermato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19890 depositata il 12 luglio, aggiungendo però che esso è emendabile “esclusivamente attraverso il procedimento disciplinato dagli artt. 287-288 c.p.c.”, e cioè dallo stesso giudice che lo ha commesso. La Suprema corte, infatti, essendo giudice di mera legittimità non può “correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito”.

Nel 2016, l’ufficiale di stato civile del Comune di Roma Capitale aveva rifiutato la trascrizione della sentenza resa nel 2015 dal Tribunal de Grande Instance di Bourg-en-Bresse, con la quale l’autorità giudiziaria francese aveva dichiarato l’adozione piena di una minore da parte di una donna che aveva sposato la di lei mamma, disponendo altresì che la minore assumesse il cognome di entrambe. Proposto ricorso per ottenere il riconoscimento anche in Italia dell’efficacia della sentenza e la trascrizione nel registro degli atti di nascita, la Corte di appello lo ha accolto disponendo che il minore porterà d’ora in avanti i prenomi (letteralmente nel testo francese “le nome de famille”) …-…» e, per l’effetto, ha ordinato all’ufficiale di stato civile del Comune di Roma Capitale di trascrivere il suddetto provvedimento nel registro degli atti di nascita indicando un trattino tra i due cognomi e compensando le spese del giudizio.

Per la Cassazione però si tratta di un semplice errore. Al contrario di quanto sostenuto dalle ricorrenti, argomenta la Cassazione, la Corte d’Appello ha inteso riconoscere piena efficacia alla sentenza francese proprio al fine di tutelare tutti quegli interessi e diritti della minore e della coppia omogenitoriale che le medesime assumono essere stati violati. E in questo senso valorizza il passaggio della decisione di merito in cui si dice che: «Il riconoscimento dell’efficacia della sentenza di adozione della piccola …. da parte della coniuge della madre biologica della stessa realizza, quindi, pienamente l’interesse della minore a mantenere l’ambiente familiare e affettivo nel quale ella è nata e cresciuta, nell’ambito di un comune progetto di vita della coppia omogenitoriale […] Negare, in questa sede, il riconoscimento di efficacia del provvedimento straniero, determinerebbe una ingiustificata diversificazione dello status dei membri di quella famiglia, nell’ambito del nostro ordinamento, in contrasto con i principi rinvenibili nell’art. 2 Cost. e nell’art. 8 Cedu e, soprattutto, con il principio di non discriminazione, rivolto sia a non determinare ingiustificate disparità di trattamento nello status filiale dei minori, con riferimento in particolare al diritto all’identità ed al diritto di crescere nel nucleo familiare che meglio garantisca un equilibrato sviluppo psico-fisico nonché relazionale, sia a non limitare la genitorialità esclusivamente sulla base dell’orientamento sessuale della coppia richiedente». E ancora: «Va anche osservato che il riconoscimento della sentenza straniera di adozione si rivela in linea anche con il principio solidaristico posto a base del concetto di “genitorialità sociale”».

La VI Sezione civile ha poi accolto il ricorso della coppia nella parte in cui lamentava la compensazione delle spese di giudizio “in ragione della novità e della particolarità della materia trattata e tenuto conto della natura dei diritti sottesi alla domanda”. Nel caso specifico, si legge nella decisione, “non si versa in un’ipotesi di novità della questione trattata, né la Corte Capitolina ha fornito adeguata motivazione in tal senso”.

La questione interpretativa dirimente riguardava infatti la verifica della compatibilità con i principi di ordine pubblico del riconoscimento della sentenza straniera, argomento su cui la Cassazione si era già pronunciata nel 2016 con riferimento ad un caso di riconoscimento di un atto straniero che accertava il rapporto di filiazione tra due madri e un minore nato in seguito all’utilizzo di tecnica di procreazione medicalmente assistita simile alla eterologa, statuendone la non contrarietà all’ordine pubblico. Un indirizzo quest’ultimo che poi si è andato via via rafforzando. Dunque, a fronte di un diniego dell’amministrazione, le spese sostenute per ottenere il riconoscimento già operato dalla giurisprudenza di legittimità non possono gravare sugli istanti.

(Francesco Machina Grifeo su IlSole24ore del 12/07/2023)

 

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